STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOTO CLUB SEREGNO
Titolo I
Denominazione Sede Oggetto Durata
Art. 1 Denominazione.
Ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e del d. lgs 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni, è costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Nuoto Club Seregno”, in breve “A.S.D. Nuoto Club Seregno” (d’ora in poi “Associazione”).
I colori dell’Associazione sono l’azzurro royal, bianco e blu.
Lo stemma dell’associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante una foca.
Art. 2 Sede e durata.
L’Associazione ha sede in Seregno (MB), Via G. Colombo, n. 12, presso il “Centro Sportivo Trabattoni” – località “Porada”.
L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.
Il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; in tale caso, detta modifica può essere disposta anche con delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati secondo le maggioranze indicate nel presente Statuto all’art. 10.
Art. 3 Scopo.
L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
L’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ed in particolare delle seguenti attività sportive:
- Discipline sportive acquatiche del nuoto, nuoto di fondo e nuoto per salvamento, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nonché delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
- Sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico presso i quali intenderà affiliarsi.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge. Le attività diverse vengono deliberate dall’organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate dall’assemblea degli associati.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà infatti:
- costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;
- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l’uso ovvero l’utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l’allestimento e la gestione di bar, punti di ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell’ambito dei programmi delle Federazioni sportive;
- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l’acquisizione di nuove concessioni per l’esercizio dell’attività sportiva e ricreativa.
L’Associazione intende affiliarsi alla “Federazione Italiana Nuoto” (FIN) ed alla “Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali” (FISDIR) e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Italiana Nuoto e degli Organismi sportivi presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisione che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale.
L’Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.
Titolo II
Della VITA ASSOCIATIVA
Art. 4 Soci.
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica; nel caso di enti, questi ultimi non possono essere riconosciuti come soci se trattasi di enti già iscritti nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo ed al pagamento della quota associativa.
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con l’Associazione, si intende a tutti gli effetti quello comunicato con la domanda di adesione; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né in caso di scioglimento della stessa, né in caso di interruzione del rapporto associativo.
Art. 5 Diritti e doveri dei soci.
Tutti i soci hanno medesimi diritti senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
Dal momento dell’ammissione, i soci hanno:
- diritto di partecipare alle attività associative;
- diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
- diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- dovere di rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- dovere di versare le quote associative e i contributi secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, fermo restando che la quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte;
- dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l’Associazione aderisce;
- dovere di osservare una condotta irreprensibile, conformandosi in particolare ai principi di lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione e degli Organismi affilianti presso i quali l’Associazione è stata riconosciuta.
La quota sociale è periodicamente versata dal socio a sostegno economico dell’Associazione; essa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile.
Il minore esercita il diritto di partecipare nell’Assemblea mediante l’esercente responsabilità genitoriale.
Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Art. 6 Decadenza dei soci.
La qualifica di socio non è temporanea e perdura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
- per decesso;
- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
- per decadenza, che consegue al ritardo nel pagamento della quota associativa per un tempo fissato con apposita delibera dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione o espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale.
Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all’Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.
Limitatamente ai provvedimenti di sospensione, espulsione o radiazione adottati dal Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso entro trenta giorni all’Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva.
Titolo III
Degli organi associativi
Art. 7 Organi sociali.
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l’Organo di controllo qualora richiesto dalla legge o deciso dall’Assemblea in sede di rinnovo cariche.
Art. 8 Assemblea generale dei soci.
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta:
- dal Consiglio Direttivo ogni volta che la maggioranza dei membri lo ritenga necessario;
- da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, in regola con il pagamento delle quote associative, e che all’atto della richiesta al Consiglio Direttivo ne propongono l’ordine del giorno.
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire almeno 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e con almeno una delle seguenti modalità: comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, sms, whatsapp, raccomandata (anche a mano), riunione e nel medesimo termine pubblicata sul sito web sociale ove esistente.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo e nelle modalità atte a garantire la massima partecipazione degli associati.
L’Assemblea può avvenire parzialmente o totalmente attraverso mezzi di telecomunicazione ed è ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall’organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento delle quote associative annuali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto in Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i canditati alle medesime cariche.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.
L’Assemblea straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tale caso l’Assemblea dovrà avere luogo entro 60 giorni dalla richiesta e, laddove il Consiglio Direttivo non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
Art. 9 Validità delle assemblee.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 10 Assemblea ordinaria.
L’Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
L’Assemblea ordinaria delibera:
- la nomina dei componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- sugli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti ivi compresi i modelli organizzativi;
- sulla nomina e revoca, qualora previsto, dei componenti dell’organo di controllo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- in merito all’individuazione delle attività diverse che possono essere svolte dall’Associazione nei limiti consentiti dalla legge;
- sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto;
- su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- Sulle eventuali impugnazioni delle delibere di radiazione o espulsione emesse a carico dei soci dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria può essere convocata anche su richiesta al Consiglio Direttivo di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; qualora il Consiglio Direttivo non dovesse provvedere alla convocazione, questa può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
Art. 11 Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;
- modifica della veste giuridica in società sportiva nonché operazioni di fusioni e incorporazioni societarie qualora necessarie per l’ampliamento delle attività statutarie.
L’Assemblea straordinaria può essere richiesta anche da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto in regola con il pagamento delle quote associative, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. in tale caso l’Assemblea dovrà avere luogo entro 60 giorni dalla richiesta e, laddove gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
Art. 12 Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 ad un numero massimo di 15 membri, ivi compreso il Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere; queste ultime due cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona.
Potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti, previa delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Costituisce motivo di decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo:
- avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- essere stati assoggettati da parte del CONI, del CIP o di qualsiasi altro Organismo sportivo da questi ultimi riconosciuto, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente interi superiori ad un anno;
- essere in condizioni di incompatibilità previste dalla legge per il settore sportivo dilettantistico.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì in videoconferenza con le medesime modalità previste per l’Assemblea dei soci.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.
Art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, compiendo tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.
Il Consiglio Direttivo ha in particolare il compito di:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
- convocare le assemblee dei soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alla attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
- attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall’Assemblea dei soci;
- affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati;
- adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 6 dello Statuto.
Art. 14 Presidente.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
L’associazione potrà anche costituirsi come “personalità giuridica” ai sensi di legge.
In caso di urgenza che non consenta la tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo.
In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituto dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente i compiti e le funzioni dello stesso saranno svolti dal Vicepresidente il quale opererà unitamente al Consiglio Direttivo per l’attuazione delle attività previste per tale fattispecie al successivo articolo 16.
Art. 15 Vicepresidente e Segretario.
Il Vicepresidente ha le seguenti funzioni:
- sostituire nelle funzioni il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- subentrare al Presidente nei casi previsti dallo Statuto sociale;
- svolgere ogni altra funzione allo stesso delegata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo ambito un Tesoriere a cui conferire i seguenti compiti:
- provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi;
- provvedere ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzazione il pagamento;
- presiedere alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
Art. 16 Dimissioni e decadenza.
Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, l’organo di amministrazione proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per sostituire i mancanti che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
Le dimissioni o impedimento definitivo del Presidente comportano la decadenza immediata dell’intero Consiglio Direttivo.
I compiti e le funzioni del Presidente, in tale caso, saranno svolti dal Vicepresidente, il quale opererà unitamente al Consiglio Direttivo uscente fino alla convocazione dell’Assemblea dei soci da convocarsi entro 30 giorni dalla intervenuta decadenza per provvedere alla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla intervenuta decadenza l’Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Art. 17 Organo di controllo.
L’organo di controllo, se previsto per legge o nominato per scelta dell’Assemblea, può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss. cod. civ.
Titolo IV
PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI
Art. 18 Bilancio.
Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione assembleare.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
Il bilancio preventivo deve informare sugli impegni che si prevede che l’associazione sosterrà nell’esercizio successivo a quello appena chiuso e sulle risorse che si utilizzeranno per farvi fronte.
Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Art. 19 Anno sociale.
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 20 Entrate.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative dei soci;
- da tutti gli introiti che possono provenire all’Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
- da eventuali rendite patrimoniali;
- da contributi pubblici e privati;
- da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell’associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.
Art. 21 Patrimonio.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, anche in seguito a successioni, lasciti e donazioni;
- da trofei vinti dall’Associazione.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È inoltre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche ne caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Art. 22 Scioglimento dell’Associazione.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, nominerà uno o più liquidatori e delibererà dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di altra associazione con finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 Clausola compromissoria.
Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e l’Associazione, gli organi sociali o i liquidatori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitrato unico nominato dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati o dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialista del Distretto nel cui ambito ha sede l’Associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.
La sede dell’arbitrato è stabilita, nell’ambito della Provincia in cui ha sede l’Associazione, dall’arbitro nominato.
L’arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell’arbitrato.
La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie che in base agli Statuti delle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui l’Associazione partecipa sono demandate a specifici organi di composizione delle liti.
Art. 24 Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui l’Associazione sarà affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia.